Condizioni Generali

premessa. nozioni di pacchetto turistico

Premesso che:
a) il decreto legislativo n.ro 111 del 17/03/95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE dispone a protezione del consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività.(art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95) la nozione di pacchetto turistico é la seguente: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ......che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.


 
FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, é regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni - in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ad esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95.
 

 
INFORMAZIONE OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA

Organizzazione tecnica: "Everest Viaggi" S.a.S. Terlizzi BA; Licenza regione Puglia n° 922 del 13/11/1989. Garanzia assicurativa n° 4159924 con Navale Assicurazioni per la responsabilità civile di cui agli articoli 15 e 16 del D. LGS 111 del 17/03/1995. Pubblicazione realizzata in conformità alla legge regionale n° 8 del 14/06/1996 e successive modifiche: legge regionale del 30/03/1998. Validità marzo/ottobre 2004. Autorizzazione regione Puglia in richiesta.


 
PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con seguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui Everest Viaggi S.a.S. invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite da Everest Viaggi S.a.S. in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.


 
Pagamento

Acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa. Il saldo dovrà essere versato 20 giorni prima dell'inizio del viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alle date sopra indicate dell'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risultiva espressa tale da determinare, da parte di Everest Viaggi S.a.S. la risoluzione di diritto.
 

 
cessione - regresso

6.1 Cessione delle prenotazione - Il viaggiatore che sia nell'impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il viaggio, dopo aver informato l'Agente di Viaggio la Everest Viaggi S.a.S, a mezzo lettera raccomandata o, in casi di urgenza, telegramma o telex che dovranno pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza). Tuttavia, Everest Viaggi S.a.S. non sarà responsabile della eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte dei terzi fornitori di servizi. Il viaggiatore cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonché delle spese complementari risultanti da detta cessione.

6.2 Recesso - In caso di recesso del contratto di viaggio, il viaggiatore é comunque sempre tenuto al pagamento della quota d'iscrizione. Inoltre, qualora il recesso avvenga al di fuori delle ipotesi di cui il successivo art. 6.3, il viaggiatore é tenuto a versare, quale corrispettivo per il recesso ex art. 1373 III comma, c.c., quanto in appresso specificato (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, che deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello di inizio viaggio):
a) recesso da 29 a 15 giorni prima dell'inizio del viaggio: 20% della quota di partecipazione;
b) recesso da 14 a 9 giorni prima dell'inizio del viaggio: 30% della quota di partecipazione;
c) recesso da 8 a 4 giorni prima dell'inizio del viaggio: 50% della quota di partecipazione;
d) recesso nei 3 giorni prima dell'inizio del viaggio: 80% della quota di partecipazione; e) nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.

6.3 Recesso senza penalità - Il viaggiatore potrà recedere dal contratto di viaggio, senza versare il corrispettivo per recesso di cui al precedente art.6,2 , il comma, in caso di modifica significativa da parte di Everest Viaggi S.a.S., di uno degli elementi essenziali del contratto, cioé: aumento del prezzo di viaggio superiore al 10% del prezzo globale, slittamento della data di partenza superiore a 48 ore; modifica della categoria dell'albergo. In tal caso il viaggiatore sarà tenuto a comunicare entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione di modifica, se intende esercitare il diritto di recesso, ovvero accettare la modifica. In assenza della comunicazione da parte del viaggiatore, la modifica si intenderà accettata. Nel caso in cui il viaggiatore eserciti il diritto di recesso ai sensi del presente art.6.3, lo stesso potrà richiedere di usufruire di altro viaggio di pari valore (da scegliere fra le proposte disponibili a tale data su catalogo Everest Viaggi S.a.S. da cui é tratto il viaggio non effettuato). Se non intende usufruire di altro viaggio, il viaggiatore potrà richiedere il rimborso delle somme già versate, che gli verrà corrisposto entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso e della intenzione di non usufruire di proposte alternative.
 

 
particolari esigenze del viaggiatore

Il viaggiatore é tenuto a far presente per iscritto le sue eventuali particolari esigenze al momento della prenotazione. La Everest Viaggi si riserva di accettare per iscritto dette particolari richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni. La Everest Viaggi farà pervenire al viaggiatore, tramite l'agente di viaggio, una comunicazione relativa ai costi supplementari originati da dette e richieste, sempre che le stesse siano realizzabili.
 

 
modifiche richieste dal viaggiatore

Le modifiche richieste dal viaggiatore dopo che la prenotazione é già stata confermata da parte di Everest Viaggi S.a.S. comportano spese operative per Everest Viaggi e talvolta anche l'addebito di penali da parte dei fornitori. Le spese addebitate da Everest Viaggi ammontano quindi all'importo fisso di A 20,00 per pratica, per modifiche relative a: trattamento alberghiero, complesso alberghiero, diminuzione durata soggiorno, data partenza. La diminuzione del numero di passeggeri all'interno di una pratica è da intendersi come "annullamento parziale" (vedi quindi il punto 6.2 Recesso). Mentre per il cambio nome si applica un importo di A 20,00 per persona..


 
interruzioni del soggiorno

In caso di interruzione del soggiorno non vi sarà nessun rimborso a meno che i clienti siano in grado di presentare una chiara e specifica dichiarazione di consenso di rimborso, per servizi non usufruiti, da parte della direzione dell'albergo o del residence. Tale procedura é tassativamente richiesta e l'Agenzia organizzatrice rimborserà soltanto l'importo autorizzato dalla direzione dell'albergo o del residence, dedotte le eventuali spese di Agenzia.


 
obblighi dei partecipanti

I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore é tenuto a fornire all'organizzazione tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed é responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.


 
classificazione alberghiera

La classifcazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.


 
regime di responsabilità

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento é derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.


 
limiti di risarcimento

Il risarcimento dovuto all'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 Franchi Oro Germinal per danno alle cose" previsto dall'art. 13 n.ro 2 CCV e di 5000 Franchi Oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'Art. 1783 Cod. Civ.


 
OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore é tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizioni di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto é imputabile al consumatore o é dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile od inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.


 
reclami e denunce

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre i dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.


 
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO

Se non espressamente comprese nel prezzo, é possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto.


 
FONDO DI GARANZIA

E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs 111/95), in caso di insolvenza o fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasioni di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/09/99, n.349 G.U. N.249 del12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21 n. 5 D. lgs. n. 111/95.


 
foro competente

Per eventuali contastazioni o controversie sarà competente il foro dove ha sede legale l'Organizzatore.



 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

a) disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

b) condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 - 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. Le terminologie delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.)