Premesso che:
a) il decreto legislativo n.ro 111 del 17/03/95 di
attuazione della Direttiva 90/314/CEE dispone a
protezione del consumatore che l'organizzatore ed il
venditore del pacchetto turistico cui il consumatore
si rivolge, debbano essere in possesso
dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento
delle loro attività.(art. 3/1 lett. a d.lgs.
111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del
contratto di vendita di pacchetto turistico (ai
sensi dell'art. 6 del d. lgs. 111/95) la nozione di
pacchetto turistico é la seguente: I pacchetti
turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso", risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita
ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle
24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte: a) trasporto; b)
alloggio; c) servizi turistici non accessori al
trasporto o all’alloggio (omissis) ......che
costituiscano parte significativa del “pacchetto
turistico”.
FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto
turistico, é regolato, oltre che dalle presenti
condizioni generali, anche dalle clausole indicate
nella documentazione di viaggio consegnata al
consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale
che estero, sarà altresì disciplinato dalle
disposizioni - in quanto applicabili - della L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ad esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di
viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970,
nonché dal sopracitato Decreto Legislativo 111/95.
INFORMAZIONE
OBBLIGATORIA SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: "Everest Viaggi" S.a.S.
Terlizzi BA; Licenza regione Puglia n° 922 del
13/11/1989. Garanzia assicurativa n° 4159924 con
Navale Assicurazioni per la responsabilità civile di
cui agli articoli 15 e 16 del D. LGS 111 del
17/03/1995. Pubblicazione realizzata in conformità
alla legge regionale n° 8 del 14/06/1996 e
successive modifiche: legge regionale del
30/03/1998. Validità marzo/ottobre 2004.
Autorizzazione regione Puglia in richiesta.
PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso
elettronico, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L'accettazione della prenotazione si intende
perfezionata, con seguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui Everest Viaggi
S.a.S. invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di
viaggi venditrice. Le indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi
di comunicazione scritta, saranno fornite da Everest
Viaggi S.a.S. in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95
in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
Pagamento
Acconto del 25% del prezzo del pacchetto turistico,
da versare all'atto della prenotazione ovvero
all'atto della richiesta impegnativa. Il saldo dovrà
essere versato 20 giorni prima dell'inizio del
viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva
alle date sopra indicate dell'intero ammontare dovrà
essere versato al momento della prenotazione ovvero
all'atto della richiesta impegnativa. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risultiva espressa
tale da determinare, da parte di Everest Viaggi
S.a.S. la risoluzione di diritto.
cessione -
regresso
6.1 Cessione delle prenotazione -
Il viaggiatore che sia nell'impossibilità di
usufruire del viaggio prenotato può cedere la
propria prenotazione ad una persona che soddisfi
tutte le condizioni richieste per il viaggio, dopo
aver informato l'Agente di Viaggio la Everest Viaggi
S.a.S, a mezzo lettera raccomandata o, in casi di
urgenza, telegramma o telex che dovranno pervenire
entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della
partenza indicando le generalità del cessionario
(nome, cognome, sesso, data di nascita,
cittadinanza). Tuttavia, Everest Viaggi S.a.S. non
sarà responsabile della eventuale mancata
accettazione del nuovo nominativo da parte dei terzi
fornitori di servizi. Il viaggiatore cedente ed il
cessionario sono solidalmente responsabili per il
pagamento del saldo del prezzo, nonché delle spese
complementari risultanti da detta cessione.
6.2 Recesso - In caso di recesso
del contratto di viaggio, il viaggiatore é comunque
sempre tenuto al pagamento della quota d'iscrizione.
Inoltre, qualora il recesso avvenga al di fuori
delle ipotesi di cui il successivo art. 6.3, il
viaggiatore é tenuto a versare, quale corrispettivo
per il recesso ex art. 1373 III comma, c.c., quanto
in appresso specificato (il calcolo dei giorni non
include quello del recesso, che deve pervenire in un
giorno lavorativo antecedente quello di inizio
viaggio):
a) recesso da 29 a 15 giorni prima dell'inizio del
viaggio: 20% della quota di partecipazione;
b) recesso da 14 a 9 giorni prima dell'inizio del
viaggio: 30% della quota di partecipazione;
c) recesso da 8 a 4 giorni prima dell'inizio del
viaggio: 50% della quota di partecipazione;
d) recesso nei 3 giorni prima dell'inizio del
viaggio: 80% della quota di partecipazione; e)
nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di
interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
6.3 Recesso senza penalità - Il
viaggiatore potrà recedere dal contratto di viaggio,
senza versare il corrispettivo per recesso di cui al
precedente art.6,2 , il comma, in caso di modifica
significativa da parte di Everest Viaggi S.a.S., di
uno degli elementi essenziali del contratto, cioé:
aumento del prezzo di viaggio superiore al 10% del
prezzo globale, slittamento della data di partenza
superiore a 48 ore; modifica della categoria
dell'albergo. In tal caso il viaggiatore sarà tenuto
a comunicare entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione di modifica, se intende esercitare il
diritto di recesso, ovvero accettare la modifica. In
assenza della comunicazione da parte del
viaggiatore, la modifica si intenderà accettata. Nel
caso in cui il viaggiatore eserciti il diritto di
recesso ai sensi del presente art.6.3, lo stesso
potrà richiedere di usufruire di altro viaggio di
pari valore (da scegliere fra le proposte
disponibili a tale data su catalogo Everest Viaggi
S.a.S. da cui é tratto il viaggio non effettuato).
Se non intende usufruire di altro viaggio, il
viaggiatore potrà richiedere il rimborso delle somme
già versate, che gli verrà corrisposto entro 7
giorni dalla ricezione della comunicazione del
recesso e della intenzione di non usufruire di
proposte alternative.
particolari
esigenze del viaggiatore
Il viaggiatore é tenuto a far presente per iscritto
le sue eventuali particolari esigenze al momento
della prenotazione. La Everest Viaggi si riserva di
accettare per iscritto dette particolari richieste,
dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori
che dovranno erogare le prestazioni. La Everest
Viaggi farà pervenire al viaggiatore, tramite
l'agente di viaggio, una comunicazione relativa ai
costi supplementari originati da dette e richieste,
sempre che le stesse siano realizzabili.
modifiche
richieste dal viaggiatore
Le modifiche richieste dal viaggiatore dopo che la
prenotazione é già stata confermata da parte di
Everest Viaggi S.a.S. comportano spese operative per
Everest Viaggi e talvolta anche l'addebito di penali
da parte dei fornitori. Le spese addebitate da
Everest Viaggi ammontano quindi all'importo fisso di
A 20,00 per pratica, per modifiche relative a:
trattamento alberghiero, complesso alberghiero,
diminuzione durata soggiorno, data partenza. La
diminuzione del numero di passeggeri all'interno di
una pratica è da intendersi come "annullamento
parziale" (vedi quindi il punto 6.2 Recesso). Mentre
per il cambio nome si applica un importo di A 20,00
per persona..
interruzioni del
soggiorno
In caso di interruzione del soggiorno non vi sarà
nessun rimborso a meno che i clienti siano in grado
di presentare una chiara e specifica dichiarazione
di consenso di rimborso, per servizi non usufruiti,
da parte della direzione dell'albergo o del
residence. Tale procedura é tassativamente richiesta
e l'Agenzia organizzatrice rimborserà soltanto
l'importo autorizzato dalla direzione dell'albergo o
del residence, dedotte le eventuali spese di
Agenzia.
obblighi dei
partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento
valido. Essi inoltre dovranno attenersi
all'osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza I partecipanti saranno chiamati a
rispondere di tutti i danni che l'organizzatore
dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore é
tenuto a fornire all'organizzazione tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l'esercizio del diritto di
surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed é responsabile verso
l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione.
classificazione
alberghiera
La classifcazione ufficiale delle strutture
alberghiere viene fornita in catalogo soltanto in
base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute, l'organizzatore si riserva
la facoltà di fornire in catalogo o depliant una
propria descrizione della struttura ricettiva, tale
da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del consumatore.
regime di
responsabilità
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al
consumatore a motivo dell'inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,
sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a
meno che provi che l'evento é derivato da fatto del
consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente
assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione
dei servizi turistici) o da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso
delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale
responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni
sopra citate.
limiti di
risarcimento
Il risarcimento dovuto all'organizzatore per danni
alla persona non può in ogni caso essere superiore
alle indennità risarcitorie previste dalle
convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato
la responsabilità: e precisamente la Convenzione di
Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale
nel testo modificato all'Aja nel 1955; la
Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto
ferroviario; la convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV)
sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di
responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il
limite risarcitorio non può superare l'importo di
"2.000 Franchi Oro Germinal per danno alle cose"
previsto dall'art. 13 n.ro 2 CCV e di 5000 Franchi
Oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli
stabiliti dall'Art. 1783 Cod. Civ.
OBBLIGO DI
ASSISTENZA
L'organizzatore é tenuto a prestare le misure di
assistenza al consumatore imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in
riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizioni di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle
rispettive responsabilità (art. 13 e 14), quando la
mancata od inesatta esecuzione del contratto é
imputabile al consumatore o é dipesa dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile od inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
reclami e denunce
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve
essere contestata dal consumatore senza ritardo
affinché l'organizzatore, il suo rappresentante
locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo
mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro
e non oltre i dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
ASSICURAZIONE
CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente comprese nel prezzo, é
possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici
dell'organizzatore o del venditore speciali polizze
assicurative contro le spese derivanti
dall'annullamento del pacchetto.
FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Direzione Generale per il
Turismo del Ministero delle Attività Produttive il
Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può
rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs 111/95), in
caso di insolvenza o fallimento dichiarato del
venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle
seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero. Il
fondo deve altresì fornire un'immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato
di turisti da Paesi extracomunitari in occasioni di
emergenze imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore. Le modalità di intervento del
Fondo sono state stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/09/99,
n.349 G.U. N.249 del12/10/1999 (ai sensi dell'art.
21 n. 5 D. lgs. n. 111/95.
foro competente
Per eventuali contastazioni o controversie sarà
competente il foro dove ha sede legale
l'Organizzatore.
CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI
SERVIZI TURISTICI
a) disposizioni normative
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo
servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di
organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt.
da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto
di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto.
b) condizioni di contratto
A tali contratti sono altresì applicabili le
seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra
riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8;
art. 9; art. 10 - 1° comma; art. 11; art. 15; art.
17. L'applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico.
Le terminologie delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore,
viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento
alle corrispondenti figure del contratto di vendita
dei singoli servizi turistici (venditore, soggiorno
ecc.)