![]() |
Costedelsud, in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di Costedelsud
Le garanzie considerate sono “Annullamento” , “Assistenza alla Persona e Spese Mediche” e “Bagaglio” le cui condizioni generali sono riportate integralmente anche sul Certificato Assicurativo che si raccomanda di portare con sé durante il viaggio.
|
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio. |
|
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE |
1. Decorrenza - Scadenza – Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
per "Annullamento viaggio"
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto;
per "Bagaglio", "Assistenza alla Persona e Spese Mediche"
- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.
4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
|
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie) Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali; g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere; m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; q) suicidio o tentativo di suicidio; r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; u) quarantene. |
6. Validità territoriale
Le prestazioni sono valide esclusivamente all’interno dei confini della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
7. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
8. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.
|
NORMATIVA PARTICOLARE |
|
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO |
1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance, nel limite della percentuale stabilita al successivo art. 1.3 “Criteri di liquidazione”, rimborsa la penale applicata contrattualmente per l’annullamento in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
· dell'Assicurato o di un suo familiare;
· del contitolare dell'azienda o dello studio associato.
b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) convocazione davanti alla competenti Autorità per le pratiche d’adozione di un minore;
d) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
e) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
· incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
· avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità.
f) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
g) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata, al netto della quota individuale dell’assicurazione e di eventuali commissioni applicate al momento della prenotazione:
· all'Assicurato
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica
· a tutti i suoi familiari;
· a uno dei compagni di viaggio.
Si precisa che, tra le malattie accettate come causa d’annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono anche comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione.
|
1.2. Scoperto Il rimborso della penale effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato: a) senza deduzione di alcuno scoperto in caso di annullamento causato da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato o di un Familiare; b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto: - b.1 del 15%, con un minimo in ogni caso di € 50,00 per persona, se l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio. - b.2 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 per persona in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è stata inoltrata entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio; - b.3 del 30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00 per persona nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero, qualora non venga consentito ad Allianz Global Assistance l’accertamento, tramite medico fiduciario della compagnia, dello stato di salute della persona la cui infermità è all’origine della rinuncia. |
|
1.3 Criteri di liquidazione Allianz Global Assistance rimborsa le penali di annullamento applicate dai fornitori dei servizi turistici acquistati per il tramite di Coste del Sud fino alla concorrenza degli importi massimi derivati dall’applicazione della seguente scaletta: - 30% del costo dei servizi turistici acquistati in caso di recesso avvenuto 30 giorni prima della partenza; - 60% del costo dei servizi turistici acquistati in caso di recesso avvenuto da 29 a 15 giorni prima della partenza; - 100% in caso di recesso avvenuto dopo i suddetti termini. |
|
1.4 Capitale massimo assicurabile Il capitale massimo assicurabile è di € 4.000 per persona con un limite massimo di € 14.000 per pratica. |
1.5 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 “Esclusioni Comuni” delle “Norme che regolano l’Assicurazione in generale”)E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da: a) malattie preesistenti a carattere evolutivo o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l’annullamento; b) forme depressive; c) patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese finito. |
|
1.6 Disposizioni e Limitazioni L'l l’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero: a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Allianz Global Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell'Assicurato; b)qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per "uno" dei compagni di viaggio; c) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso. |
|
2. BAGAGLIO – Effetti personali |
2.1 Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato, fino ad un massimo di € 500,00 dei danni materiali e diretti a lui derivati da: furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150,00 per periodo assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.
|
2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 “Esclusioni Comuni” delle “Norme che regolano l’Assicurazione in generale”) La garanzia non è operante per i danni: a) derivanti o imputabili a: - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina; - bagnamento e colaggio di liquidi; b) verificatisi quando: - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave; c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l’evento; Sono inoltre esclusi i seguenti beni: d) denaro in ogni sua forma; e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di credito; f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce; g) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio; h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.); i) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smarthone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio. |
|
2.3 CRITERI E LIMITI DI INDENNIZZO L’indennizzo sarà corrisposto: a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”(Art. 6). L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 Cod.Civ.; b) con il limite per oggetto pari a € 150,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione; c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno. |
|
3. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE |
3.1 Oggetto
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
a) consulenza medica telefonica
Qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dall’Assicurato.
In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
b) invio di un medico
La prestazione è operante esclusivamente in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi.
Nel caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
Avvertenza: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
c) Trasporto – rientro sanitario
· dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato;
· dal centro medico alla residenza dell’Assicurato.
Allianz Global Assistance, previa acquisizione delle indicazioni fornite dai medici curanti, effettua il trasporto - rientro sanitario con l’utilizzo dei mezzi ritenuti a suo insindacabile giudizio più idonei e, se necessario, con l’utilizzo dell’aereo “sanitario”. Tutte le spese sono a carico di Allianz Global Assistance.
Allianz Global Assistance non effettua il trasporto - rientro sanitario per:
· infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
· malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
d) Assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;
e) Spese mediche. La Centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:
1) al pagamento diretto fino a:
· € 1.000,00 viaggi con destinazione Italia;
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimite per le rette di degenza di € 250,00 al giorno.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa. |
Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:
2) al rimborso fino a:
€ 500,00 viaggi con destinazione Italia;
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;
3) al rimborso fino a:
€ 500,00 viaggi con destinazione Italia
delle spese:
• per visite mediche,
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
• per cure ambulatoriali,
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio,
• di soccorso e ricerca in mare e montagna.
4) al rimborso fino a € 150,00 delle spese:
• mediche di bordo;
• per cure odontoiatriche urgenti.
f) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di €1.000,00 per evento;
g) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato da Allianz Global Assistance, nei casi in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
h) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
i) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00 con un massimo di € 50,00 al giorno;
j) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 50,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
k) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
l) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi;
m)trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
n) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
o) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l’eventuale recupero della salma;
p) anticipo di denaro fino a € 1.000,00 per spese di prima necessità. L’anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità e dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
q) costituzione della cauzione penale fino a € 3.000,00, a seguito di fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
r) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di € 500,00.
|
3.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art.5 “Esclusioni Comuni” delle “Norme che regolano l’Assicurazione in generale”) Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di: a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell’art. 3.1 lettera e), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato; b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; c) interruzione volontaria della gravidanza; d) cure riabilitative; e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; h) espianti e/o trapianti di organi; i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta; k) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Inoltre, le prestazioni non sono altresì dovute: l) nel caso in cui l’assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero : · si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; · l’assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; m)al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro. |
|
3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia “Pagamento delle spese” di cui all’art. 3.1, lettera e) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”; b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con: - aereo di linea (classe economica); - treno di prima classe; c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di: - ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato; - pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito; d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro; e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute; f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento. g) in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d’Emergenza.
|
|
4. IN CASO DI SINISTRO |
4.1 Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato (o chi per esso) deve:
ANNULLAMENTO VIAGGIO
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato deve:
a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente o tramite l’Agenzia dove è stato prenotato;
b) entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l’evento inoltrare denuncia telefonica ad Allianz Global Assistance con una delle seguenti alternative modalità:
indicando:
cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
data di partenza prevista;
costo del viaggio per persona;
numero di polizza n. 193054;
numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del viaggio;
luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati suindicati, per consentire l’accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance precisando: tipo patologia, inizio e termine della patologia o tipo dell’evento assicurato.
A seguito della denuncia sarà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance.
c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque entro 10 giorni far pervenire esclusivamente a mezzo posta ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni – Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano:
documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica;
in caso di decesso: il certificato di morte;
copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
copia dell'Estratto Conto di Penale emesso dal Tour Operator;
copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale;
nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
BAGAGLIO
a) darne avviso scritto ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, specificando:
numero di polizza n. 193054;
i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
il nominativo dell’intestatario del conto corrente e il codice IBAN;
b) allegare:
il Certificato Assicurativo;
In caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:
rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
In caso di furto, scippo o rapina:
copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
circostanze e luogo dell’evento;
numero di polizza n. 193054;
dati anagrafici, Codice Fiscale e recapito.
Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando:
numero di polizza n. 193054;
i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito;
il nominativo dell’intestatario del conto corrente e il codice IBAN;
b) allegare
il Certificato Assicurativo;
certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
originale delle spese effettivamente sostenute.
Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione.
|
MODALITA`DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO |
Ciascun Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in base alla destinazione del viaggio/soggiorno, così come riportato nella Tabella Premi di seguito riportata.
|
TABELLA PREMI |
||
|
TABELLA PREMI PER PRATICHE: |
TASSO FINITO SUL COSTO DEL VIAGGIO (imposte incluse) |
CON MINIMO DI |
|
Individuali |
4,50% |
€ 7,50 per pax |
|
TABELLA CAPITALI ASSICURATI |
|
GARANZIE |
DESTINAZIONE DEL VIAGGIO |
|
|
ITALIA |
|
ANNULLAMENTO VIAGGIO |
Fino ad un massimo di € 4.000 per persona e di € 14.000 per pratica |
|
Bagaglio |
€ 500,00 |
|
- Limite per oggetto |
€ 150,00 |
|
- Acquisti di prima necessità |
€ 150,00 |
|
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE |
|
|
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. |
€ 1.000,00 |
|
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale: |
|
|
- trasporto dal luogo dell’evento al centro medico |
€ 500,00 |
|
- spese mediche, farmaceutiche, ecc. |
€ 500,00 |
|
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche |
€ 150,00 |
Nota Informativa al contraente - predisposta ai sensi dell’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 n. 209 ed in conformità con quanto disposto dal regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
q Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AGA International S.A.
Sede Legale
37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
q Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
q Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
q Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
q Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
q Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
q Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
q Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società
Servizio Qualità
AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it
Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa ed il relativo riscontro.
Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Isvap che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D. Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, da società del gruppo AGA International S.A. in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati necessari per la suddetta finalità.
Qualora ci fossero da Lei forniti, dovremmo trattare anche dati sensibili. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati da Lei eventualmente fornitici. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero. Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – P. le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia. Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 23695948, e-mail privacy@allianz-assistance.it.